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«Mancate forniture delle divise da lavoro e mancata sostituzione delle stesse per usura-contaminazione»

Nota del sindacato FSI-USAE sulla situazione nell’Ospedale Renzetti

redazione
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Situazione paradossale all’Ospedale Renzetti di Lanciano, dove il personale sanitario lamenta la mancata fornitura delle divise da lavoro e la mancata sostituzione delle stesse per usura  - contaminazione ogni qualvolta necessario, verosimilmente la problematica potrebbe non essere circoscritta al solo P.O. di Lanciano.

Molti dipendenti sono costretti a porre rimedi estemporanei in corsia a volte, purtroppo, indossando capi di altri colleghi.

In alcune circostante il dipendente ha espressamente notato che la divisa consegnata era stata recuperata da personale non più in servizio presso la ASL, verosimilmente riciclate. Il segretario della sigla sindacale FSI-USAE, sig. Raffaello Villani, su istanza del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza,della ASL 02 Abruzzo, presso tale P.O. di Lanciano, sig. Camillo Vitelli, nonché Dirigente dello stesso sindacato, ha rappresentato tale situazione alla ASL, al Sig. Prefetto ed al Ispettorato del lavoro, senza ad oggi ottenere la risoluzione del problema, pertanto ha dato mandato all’avv. Luca Damiano del Foro di Vasto, affinché si faccia chiarezza sull’argomento e si adottino i dovuti provvedimenti.

Difatti la divisa di lavoro non solo ha un ruolo importante nella percezione che il pubblico ha degli operatori sanitari, ma permette di distinguere l'identità professionale e quella personale dell’operatore e consente la protezione di quest’ultimo durante lo svolgimento dell’attività assistenziale.

La divisa di lavoro va utilizzata conformemente alle specifiche norme igieniche, dato che può costituire veicolo di diffusione di microrganismi e dovrebbe essere cambiata ad ogni turno se visibilmente macchiata e sporca di materiale organico, per ridurre il rischio infettivo.

Un insieme di evidenze ottenute da studi sperimentali e clinici di piccole dimensioni mostrano che le divise possono essere contaminate da batteri potenzialmente patogeni, inclusi lo Stafilococco aureus, Clostridium difficile ed Enterococchi e che questa contaminazione aumenta progressivamente durante l'attività clinica. La contaminazione massima si ha nelle aree che sono maggiormente a contatto con le mani per esempio, le tasche e i polsini, zone che possono potenzialmente causare la ricontaminazione delle mani già lavate.

Per tale ragione sarebbe auspicabile un controllo sui capi vestiario indossati dai dipendenti nonché sulla biancheria piana (da parte del CIO) per avere contezza del rischio infettivologico a cui è sottoposto il personale e le persone fragili suscettibili di infezioni crociate.

A tal proposito, rappresenta l’avv. Luca Damiano, che la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 – artt. 74 e seguenti) prevede l’onere in capo al datore di lavoro di fornire ai lavoratori i cosiddetti dispositivi di protezione individuale, garantendone l’efficienza degli strumenti di protezione mettendo in essere tutto ciò che è necessario per il loro adeguato funzionamento.

In particolare l’art. 77 del D.Lgs. 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro, prevede che Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76. Il datore di lavoro: a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.

L’idoneità degli indumenti messi a disposizione dal datore di lavoro deve sussistere non solo nel momento iniziale della consegna degli stessi ai lavoratori, ma anche durante l’intero periodo di svolgimento della prestazione di lavoro, poiché solo in tal modo è possibile prevenire la diffusione di malattie ed infezioni attraverso l’utilizzo degli appositi strumenti di protezione.

Ne consegue che nel caso di indumenti forniti dal datore di lavoro a scopo di protezione, il loro lavaggio, indispensabile per mantenerli in stato di efficienza, è a carico del datore di lavoro, soggetto obbligato a garantire la tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro.

Si sono espressi in tal senso sia la Cassazione (sentenza n. 22922/05), sia la Corte d’Appello di Milano (sentenza 18.1.07, pres. Castellini, est. Accardo).

Pertanto, concludono il Segretario della sigla sindacale FSI-USAE sig. Raffaello Villani ed il Dirigente Sindacale ed RLS sig. Camillo Vitelli RLS ASL 2 Abruzzo, se la problematica non verrà risolta a breve termine si procederà per vie legali.

 

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