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Amministrative 2016: domani al voto 25 comuni nella Provincia di Chieti

Come e dove si vota, seggi aperti a Lanciano, Rocca San Giovanni e Sant’Eusanio del Sangro

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Terminata la campagna elettorale, giorno di silenzio per i candidati alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale, 25 i comuni nella Provincia di Chieti che andranno alle urne: Archi, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino,Casoli, Celenza Sul Trigno, Colledimacine, Dogliola, Fara San Martino, Fraine, Francavilla Al Mare, Lama Dei Peligni, Lanciano, Lentella,  Pennadomo, Pietraferrazzana, Quadri, Rocca San Giovanni, San Giovanni Teatino, San Martino Sulla Marrucina, Sant'Eusanio Del Sangro, Scerni, Tufillo e Vasto.

Nel comprensorio frentano, a Rocca San Giovanni scende nuovamente in campo il sindaco in carica Giovanni Enzo di Rito con la lista Voglia di Futuro, contro di lui il candidato Rinaldo Verì con la lista Rocca in Comune.

A  Sant’Eusanio del Sangro, con la lista civica La Mimosa – insieme per continuare si presenta il sindaco uscente Raffaele Verratti, dall’altra parte Emanuele Ferrante con la lista civica Progetto per Sant’Eusanio del Sangro.

Insieme a Lanciano, che porta avanti la sfida a tre tra Pupillo, D’Amico e Paolucci, tra i comuni con numero di abitanti superiore a 15 mila, è scontro anche a Francavilla al Mare e Vasto.

Si vota solo nella giornata di domenica dalle 7.00 alle 23.00, alla chiusura dei seggi avrà inizio lo spoglio.

Per i Comuni superiori a 15 mila abitanti l’elettore potrà esprimere il proprio voto:

1. per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco; in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata prescelta.

2. per un candidato a sindaco e per una lista non collegata; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata (c.d. “voto disgiunto”);

3. per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco; 

4. per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato; 

5. solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.

 

Nei comuni inferiori a 15 mila abitanti l’elettore potrà esprimere il proprio voto:

1. tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;

2. tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata; 

3. tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; il voto è ugualmente valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato; 

4. manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l’elettore infatti può scrivere il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

 

 

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