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Il diritto alla rappresentanza elettorale è esigibile e non derogabile

Sentenza della Cassazione sulla facoltà di esercizio del diritto dei lavoratori in Stellantis, sciopero dello straordinario proclamato da Slai Cobas

redazione
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Riconosciuta definitivamente dalla sentenza n.4331/2023 emessa il 21/11/23 dalla Suprema Corte di Cassazione sez.lavoro la legittima facoltà per i lavoratori di esercitare il ruolo di rappresentanza elettorale.

" ... è stato ribadito il carattere di norma imperativa dell'art.119 cit.( Cass.14949 del 2002) volto a disciplinare e coordinare l'espletamento di funzioni connesse alle operazioni elettorali, configuranti un "munus publicum" ancorché di carattere straordinario (ved. Cass.sez.unite 11314 del 1995) , con i diritti e gli obblighi propri del rapporto di lavoro, anche al fine di evitare che lo svolgimento di tali funzioni si traduca in una penalizzazione per il dipendente in ambito del rapporto lavorativo (così sent. Cassazione n.29774 del 2018) e ritenuto sufficiente tanto da escludere la possibilità di deroga alla normativa di legge ad opera di contratti collettivi,salvo le ipotesi espressamente previste..”

Tale sentenza smentisce inequivocabilmente Stellantis Europe SpA, in quanto non ritenuto configurabile il presunto abuso nell'esercizio del suindicato diritto da parte dei lavoratori dello SLAI Cobas ricorrenti, per il quale nel maggio 2014 la direzione aziendale, in ossequio dell' accordo siglato nel 2012 con i sindacati firmatari il ccsl, ne impedì la fruizione e nega di fatto la legittimità di accordi sindacali, dalla presunta validità erga omnes, di deroga in pejus, di normative legislative straordinarie.

SLAI Cobas Coordinamento provinciale di Chieti

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